Calcolatore gratuito del danno biologico per lesioni micropermanenti, da 1 a 9 punti di invalidità permanente, secondo l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e i valori aggiornati: inserendo età e punti si ottiene la stima del danno permanente, del danno temporaneo e delle voci patrimoniali indicate.
Per usare correttamente lo strumento inserisca i dati richiesti, controlli il risultato e scarichi o stampi il report solo dopo aver verificato l’anteprima. Il calcolo è pensato per una prima valutazione operativa.
Quando il conteggio incide su diritti, prescrizioni, termini processuali, risarcimenti o somme contestate, è opportuno farlo verificare da un avvocato.
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Strumento di calcolo illustrativo. Valori normativi conformi al
art. 139 D.Lgs. 209/2005 e al D.M. 20 luglio 2026 (
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026), che dal mese di aprile 2026 fissa il primo punto in € 988,45 e l'inabilità temporanea assoluta in € 57,64 al giorno. L'art. 139 riguarda i sinistri da circolazione di veicoli a motore e natanti; per richiamo dell'art. 7, comma 4, L. 24/2017 si applica anche al danno da responsabilità sanitaria. L'importo è esaustivo del danno non patrimoniale da lesioni fisiche (art. 139, comma 3): la sofferenza di particolare intensità e le ricadute documentate rientrano nell'aumento fino al 20% (campo «personalizzazione»). Verificare con il difensore.
Risarcimento stimato
Lesioni Micropermanenti (art. 139 CdA)
📊 Danno biologico permanente
Base (IP × punto × demolt. età)
€ 0,00
+ Personalizzazione
€ 0,00
⏱ Danno biologico temporaneo
ITT + ITP proporzionali
€ 0,00
💼 Danno patrimoniale
💶 Danno emergente (spese)
€ 0,00
📉 Lucro cessante temporaneo
€ 0,00
Totale stimato
€ 0,00
Valore indicativo. Comprende, se valorizzate, le voci di danno patrimoniale (spese documentate e future, lucro cessante temporaneo). Il danno non patrimoniale è compreso nel valore calcolato (art. 139, comma 3, CdA): non si aggiungono voci autonome di danno morale o esistenziale. Restano salve le voci di danno patrimoniale da provare nel caso concreto.
📚 Fonti normative
- Art. 139 D.Lgs. 209/2005 (testo vigente)
- D.M. 20 luglio 2026 · GU n. 173 del 28 luglio 2026 (importi da aprile 2026)
- Art. 7, comma 4, L. 24/2017 — applicazione alla responsabilità sanitaria
- Cass. SU 11 novembre 2008 n. 26972 — danno non patrimoniale
Riferimenti normativi
La formula dell'art. 139 CdA
Formula di calcolo (testo di legge)
Danno biologico = Valore punto base × Coefficiente IP × Punti IP × Coeff. età
dove:
Valore punto base = € 988,45 (D.M. 20/7/2026, GU n. 173 del 28/7/2026, da aprile 2026)
Coefficiente IP = 1,0 (1 pt) · 1,1 (2 pt) · 1,2 (3 pt) · 1,3 (4 pt)
1,5 (5 pt) · 1,7 (6 pt) · 1,9 (7 pt) · 2,1 (8 pt) · 2,3 (9 pt)
Coeff. età = 1 − [0,005 × (età − 10)] per età > 10 anni (età al sinistro)
1 per età ≤ 10
ITT (inab. assoluta) = € 57,64 / giorno
ITP = ITT × (% inabilità)
Personalizzazione max = +20% (art. 139 c. 3 CdA, motivata)
L'aggiornamento annuale del valore del punto è disposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati), ai sensi dell'art. 139 c. 5 CdA.
Calcolo Lesioni Micropermanenti
Art. 139 D.Lgs. 209/2005 · D.M. 20 luglio 2026 (GU n. 173/2026)
Dati del danneggiato
| Nome e cognome | — |
| Data del sinistro | — |
| Riferimento pratica | — |
| Età alla data del sinistro | — |
Parametri della valutazione
| Invalidità permanente (IP) | — |
| Giorni di inabilità temporanea totale (ITT) | — |
| Giorni ITP 75% | — |
| Giorni ITP 50% | — |
| Giorni ITP 25% | — |
| Personalizzazione applicata | 0% |
Risultato del calcolo
| Danno biologico permanente | — |
| Personalizzazione | — |
| Danno biologico temporaneo | — |
| Danno emergente (spese documentate, future, assistenza) | — |
| Lucro cessante temporaneo | — |
| TOTALE STIMATO | — |
Formula applicata
Danno biologico = Valore punto base × Coefficiente IP × Punti IP × Coefficiente età
Valore punto base = € 988,45 (D.M. 20/7/2026, da aprile 2026)
Coefficiente IP: 1,0 (1 pt) · 1,1 (2 pt) · 1,2 (3 pt) · 1,3 (4 pt) · 1,5 (5 pt) · 1,7 (6 pt) · 1,9 (7 pt) · 2,1 (8 pt) · 2,3 (9 pt)
Coefficiente età = 1 − [0,005 × (età − 10)] per età > 10 anni
ITT = € 57,64 / giorno · ITP proporzionale alla percentuale di inabilità
AVVERTENZE
Il presente documento è un calcolo orientativo elaborato sulla base dei parametri normativi vigenti del D.M. 20 luglio 2026 (GU n. 173 del 28/7/2026) e non costituisce parere legale formale né valutazione medico-legale. Le voci di danno patrimoniale (spese documentate, spese future, spese di assistenza/trasporto e lucro cessante temporaneo) sono incluse solo se inserite dall'utente e devono essere documentate e provate nel caso concreto. Il risarcimento effettivamente liquidato dipende dalla qualificazione medico-legale della lesione (CTU/CTP), dalle circostanze concrete del sinistro, dall'eventuale aumento per personalizzazione fino al 20% (art. 139, comma 3, CdA, che qualifica l'importo come esaustivo del danno non patrimoniale da lesioni fisiche), dalle voci di danno patrimoniale provate e dalla giurisprudenza di riferimento. Per una valutazione personalizzata del caso si consiglia di contattare lo Studio.
Verifica professionale
Desidera verificare il risultato?
Può inviare il calcolo allo Studio: verifichiamo documenti, decorrenze e regole applicabili prima che il risultato venga utilizzato.
Domande frequenti
Cosa sono le micropermanenti?
Sono lesioni con invalidità permanente fino a 9 punti.
Il danno morale è incluso?
L'art. 139 del Codice delle assicurazioni non prevede una voce separata per il danno morale: l'importo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni (art. 139, comma 3). Se la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati, o causa una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, il giudice può aumentarlo fino al 20%, con motivazione; l'aumento va allegato e provato.
Il calcolo vale per ogni sinistro?
È pensato per i sinistri da circolazione di veicoli e natanti (art. 139 CdA) e per la responsabilità sanitaria, che rinvia agli stessi valori (art. 7, comma 4, L. 24/2017).
Strumento indicativo: non sostituisce la consulenza legale e va verificato sul caso concreto.
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