Il calcolatore consente di stimare il risarcimento per lesioni di lieve entita, da 1 a 9 punti di invalidita permanente, secondo l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni e i valori aggiornati. Include danno permanente, temporaneo e voci patrimoniali inserite.
Per usare correttamente lo strumento inserisci i dati richiesti, controlla il risultato e scarica o stampa il report solo dopo aver verificato l’anteprima. Il calcolo e pensato per una prima valutazione operativa, utile prima di una diffida, di una trattativa, di un ricorso o di una richiesta di preventivo.
Quando il conteggio incide su diritti, prescrizioni, termini processuali, risarcimenti o somme contestate, e opportuno farlo verificare da un avvocato. Lo Studio puo controllare documenti, decorrenze, titolo del credito o provvedimento giudiziale e trasformare il risultato in una richiesta formale.
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Strumento di calcolo illustrativo. Valori normativi conformi al
art. 139 D.Lgs. 209/2005 e al DM 18 luglio 2025 (
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025). L'applicabilità è limitata ai sinistri da circolazione veicoli e natanti (art. 139 c. 6 CdA). Il calcolo NON include personalizzazioni del danno morale o eventuali maggiorazioni giurisprudenziali. Verificare con il difensore.
Risarcimento stimato
Lesioni Micropermanenti (art. 139 CdA)
📊 Danno biologico permanente
Base (IP × punto × demolt. età)
€ 0,00
+ Personalizzazione
€ 0,00
⏱ Danno biologico temporaneo
ITT + ITP proporzionali
€ 0,00
💼 Danno patrimoniale
💶 Danno emergente (spese)
€ 0,00
📉 Lucro cessante temporaneo
€ 0,00
Totale stimato
€ 0,00
Valore indicativo. Comprende, se valorizzate, le voci di danno patrimoniale (spese documentate e future, lucro cessante temporaneo). Non include il danno esistenziale né il danno da perdita di chance; restano salve le ulteriori voci da provare nel caso concreto.
📚 Fonti normative
- Art. 139 D.Lgs. 209/2005 (testo vigente)
- DM 18 luglio 2025 · GU n. 176 del 31 luglio 2025
- Cass. SU 11 novembre 2008 n. 26972 — danno non patrimoniale
- Cass. SU 22 luglio 2015 n. 15350 — funzione risarcitoria
Riferimenti normativi
La formula dell'art. 139 CdA
Formula di calcolo (testo di legge)
Danno biologico = Valore punto base × Coefficiente IP × Punti IP × Coeff. età
dove:
Valore punto base = € 963,40 (DM 18/7/2025, GU n. 176 del 31/7/2025)
Coefficiente IP = 1,0 (1 pt) · 1,1 (2 pt) · 1,2 (3 pt) · 1,3 (4 pt)
1,5 (5 pt) · 1,7 (6 pt) · 1,9 (7 pt) · 2,1 (8 pt) · 2,3 (9 pt)
Coeff. età = 1 − [0,005 × (età − 11)] per età > 11 anni
1 per età ≤ 11
ITT (inab. assoluta) = € 56,18 / giorno
ITP = ITT × (% inabilità)
Personalizzazione max = +20% (art. 139 c. 3 CdA, motivata)
L'aggiornamento annuale del valore del punto è disposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati), ai sensi dell'art. 139 c. 5 CdA.
Calcolo Lesioni Micropermanenti
Art. 139 D.Lgs. 209/2005 · DM 18 luglio 2025 (GU n. 176/2025)
Dati del danneggiato
| Nome e cognome | — |
| Data del sinistro | — |
| Riferimento pratica | — |
| Età al momento del calcolo | — |
Parametri della valutazione
| Invalidità permanente (IP) | — |
| Giorni di inabilità temporanea totale (ITT) | — |
| Giorni ITP 75% | — |
| Giorni ITP 50% | — |
| Giorni ITP 25% | — |
| Personalizzazione applicata | 0% |
Risultato del calcolo
| Danno biologico permanente | — |
| Personalizzazione | — |
| Danno biologico temporaneo | — |
| Danno emergente (spese documentate, future, assistenza) | — |
| Lucro cessante temporaneo | — |
| TOTALE STIMATO | — |
Formula applicata
Danno biologico = Valore punto base × Coefficiente IP × Punti IP × Coefficiente età
Valore punto base = € 963,40 (DM 18/7/2025)
Coefficiente IP: 1,0 (1 pt) · 1,1 (2 pt) · 1,2 (3 pt) · 1,3 (4 pt) · 1,5 (5 pt) · 1,7 (6 pt) · 1,9 (7 pt) · 2,1 (8 pt) · 2,3 (9 pt)
Coefficiente età = 1 − [0,005 × (età − 11)] per età > 11 anni
ITT = € 56,18 / giorno · ITP proporzionale alla percentuale di inabilità
AVVERTENZE
Il presente documento è un calcolo orientativo elaborato sulla base dei parametri normativi vigenti del DM 18 luglio 2025 (GU n. 176 del 31/7/2025) e non costituisce parere legale formale né valutazione medico-legale. Le voci di danno patrimoniale (spese documentate, spese future, spese di assistenza/trasporto e lucro cessante temporaneo) sono incluse solo se inserite dall'utente e devono essere documentate e provate nel caso concreto. Il risarcimento effettivamente liquidato dipende dalla qualificazione medico-legale della lesione (CTU/CTP), dalle circostanze concrete del sinistro, da eventuali maggiorazioni per personalizzazione (art. 139 c. 3 CdA), dal danno morale, dalle ulteriori voci di danno (es. danno esistenziale, perdita di chance) e dalla giurisprudenza di riferimento. Per una valutazione personalizzata del caso si consiglia di contattare lo Studio.
Domande frequenti
Cosa sono le micropermanenti?
Sono lesioni con invalidita permanente fino a 9 punti.
Il danno morale e incluso?
Lo strumento e orientativo: eventuali personalizzazioni o ulteriori voci vanno valutate caso per caso.
Il calcolo vale per ogni sinistro?
E pensato soprattutto per sinistri da circolazione, secondo l'ambito dell'art. 139 CdA.
Strumento indicativo: non sostituisce la consulenza legale e va verificato sul caso concreto.
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