Il calcolatore aiuta a stimare termini processuali, giorni liberi, sospensione feriale e scadenze rilevanti. E uno strumento operativo utile, ma ogni termine va verificato sugli atti e sulla normativa applicabile.
Per usare correttamente lo strumento inserisca i dati richiesti, controlli il risultato e scarichi o stampi il report solo dopo aver verificato l’anteprima. Il calcolo è pensato per una prima valutazione operativa.
Quando il conteggio incide su diritti, prescrizioni, termini processuali, risarcimenti o somme contestate, è opportuno farlo verificare da un avvocato.
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Strumento illustrativo. Il calcolatore applica, se selezionate, la sospensione feriale (1-31 agosto, L. 742/1969) e la proroga al primo giorno non festivo (art. 155 c.p.c.; nel penale art. 172 c.p.p.). Non riconosce da solo i procedimenti esclusi dalla sospensione feriale: in quei casi va tolta la spunta. Il termine va sempre verificato con il difensore in base al procedimento concreto, al rito applicabile e ai provvedimenti del giudice.
Parametri del calcolo
Data dell'udienza o di altro evento di riferimento.
✅ Si applica, di regola, al processo civile di cognizione e alle relative impugnazioni.
❌ Non si applica alle cause indicate dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (alimenti, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ordini di protezione, sfratto, opposizione all'esecuzione, cause dichiarate urgenti), alle controversie di lavoro e di previdenza (art. 3 L. 742/1969) e ai procedimenti del Codice della crisi (art. 9 d.lgs. 14/2019); secondo la giurisprudenza anche alle opposizioni agli atti esecutivi. Nel penale non opera, tra l'altro, se l'imputato in custodia cautelare o il difensore vi rinunciano (art. 2 L. 742/1969).
Sono considerati i festivi nazionali, compresi il Lunedì dell'Angelo e, dal 2026, il 4 ottobre (L. 151/2025); non le feste del santo patrono locale. Per i termini a ritroso la scadenza che cade di sabato o in un festivo è anticipata al giorno lavorativo precedente.
Procedimenti cautelari, compresi quelli d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (art. 92 O.G.)
Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 92 O.G.)
Procedimenti di sfratto e di opposizione all'esecuzione (art. 92 O.G.); secondo la giurisprudenza anche le opposizioni agli atti esecutivi e di terzo all'esecuzione, non il processo esecutivo in sé
Cause dichiarate urgenti dal giudice (art. 92, secondo comma, O.G.)
Controversie di lavoro e di previdenza (art. 3 L. 742/1969)
Procedimenti del Codice della crisi d'impresa (art. 9 d.lgs. 14/2019)
Penale: la sospensione non opera, tra l'altro, nei procedimenti con imputati in custodia cautelare se essi o i difensori vi rinunciano, e negli altri casi dell'art. 2 L. 742/1969
✅ Procedimenti per cui si applica
Giudizio civile ordinario di cognizione, fuori dalle materie escluse
Impugnazioni civili (appello e ricorso per cassazione) nelle stesse materie
Opposizione a decreto ingiuntivo, salvo che la materia sia tra quelle escluse
Periodo sospensione: dal 1° al 31 agosto compresi (31 giorni).
Verifica professionale
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