Commento a Cass. pen., Sez. I, 15 luglio 2026 (conferma di C. Assise App. Torino, Sez. I, n. 19/2026)
Il 15 luglio 2026 la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Mario ROGGERO, rendendo definitiva la condanna a quattordici anni e nove mesi di reclusione inflitta dalla Corte di Assise di Appello di Torino, che a sua volta aveva riformato in mitius i diciassette anni della Corte di Assise di Asti. Il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, oggi settantaduenne, si è costituito il giorno stesso. Il fatto risale al 28 aprile 2021: tre uomini fanno irruzione nella sua gioielleria, armati di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di un coltello, minacciano lui, la moglie e la figlia; poi escono. È in quel momento — quando i rapinatori stanno salendo in automobile per allontanarsi — che ROGGERO esce a sua volta, impugnando l’arma, ed esplode una serie di colpi, uccidendo Giuseppe MAZZARINO e Andrea SPINELLI e ferendo Alessandro MODICA.
Sul piano tecnico, non vi è molto da discutere, e chiunque abbia letto le motivazioni della Corte torinese lo sa. La Corte ha accertato, sulla scorta delle immagini di videosorveglianza, che i colpi furono esplosi all’esterno, sulla pubblica via, quando l’azione violenta era conclusa e gli autori si stavano allontanando: circostanza che, si legge nella sentenza, avrebbe dovuto rassicurare l’imputato circa l’assenza di un pericolo attuale. Da ciò l’esclusione della legittima difesa reale per difetto del suo presupposto strutturale — l’attualità del pericolo — e l’esclusione, altresì, della difesa putativa, perché l’erronea supposizione di cui all’art. 59, comma 4, c.p. deve poggiare su dati obiettivi e ragionevoli, non su una convinzione che il filmato smentisce.
Chi si aspettava dalla Cassazione un ribaltamento chiedeva alla Suprema Corte, di fatto, di riscrivere l’art. 52 del codice penale. Perché è questo il punto che nessuno, nel clamore di queste ore, ha voglia di dire ad alta voce.
Ciò che la riforma del 2019 ha fatto — e ciò che non ha fatto
La legge 26 aprile 2019, n. 36, quella presentata all’opinione pubblica con la formula secondo cui «la difesa è sempre legittima», è intervenuta sulle presunzioni di proporzione nel domicilio, ha aggiunto il comma 4 dell’art. 52 c.p. per il caso di grave turbamento, ed ha modificato l’art. 55 c.p. rendendo non punibile l’eccesso colposo commesso in stato di grave turbamento. Ha inciso, cioè, sul rapporto tra offesa e difesa e sulla condizione psicologica di chi reagisce.
Non ha toccato, invece, il presupposto: che un pericolo vi sia, e che sia attuale. Si rilegga il testo: la stessa scusante dell’eccesso colposo pretende che il turbamento derivi «dalla situazione di pericolo in atto». Le presunzioni operano dentro la difesa, non al posto della difesa. Quando l’aggressione è finita e l’aggressore volge le spalle, non esiste più alcuna difesa da presumere proporzionata: esiste una reazione, che il diritto penale chiama con un altro nome.
Né si tratta di una svista, alla quale una riforma più coraggiosa avrebbe potuto porre rimedio. Un legislatore che avesse voluto spingersi oltre — degradare l’attualità del pericolo a requisito eventuale, o legittimare la reazione letale contro chi si allontana — avrebbe incontrato limiti costituzionali e convenzionali estremamente difficili da superare, ed è dubbio che una simile norma sarebbe sopravvissuta al vaglio della Corte costituzionale.
Il primo limite è l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che consente la privazione della vita soltanto quando l’uso della forza sia «assolutamente necessario» per difendere una persona da violenza illegale. La Corte di Strasburgo ha chiarito fin da McCann e altri c. Regno Unito (Grande Camera, 27 settembre 1995) che quel canone è più rigoroso della ordinaria «necessità in una società democratica» e impone un test di stretta proporzionalità; e in Nachova e altri c. Bulgaria (Grande Camera, 6 luglio 2005) ha affermato che l’uso di forza potenzialmente letale contro chi fugge, in assenza di un pericolo per l’incolumità altrui, non è mai giustificabile. È vero che questi principi sono stati elaborati con riguardo alla condotta degli agenti dello Stato; ma dall’art. 2 discende altresì, per costante giurisprudenza a partire da Osman c. Regno Unito (Grande Camera, 28 ottobre 1998), l’obbligo positivo dello Stato di predisporre un quadro normativo penale idoneo a proteggere effettivamente la vita anche nei rapporti tra privati. Una legge nazionale che autorizzasse il privato a uccidere oltre i confini della necessità si esporrebbe, su questo versante, a rilievi assai seri.
Il secondo limite è interno, e passa per l’art. 117, comma 1, Cost.: le norme convenzionali operano quali parametri interposti di costituzionalità, sicché una disciplina della legittima difesa incompatibile con l’art. 2 CEDU sarebbe censurabile davanti alla Corte costituzionale. A monte, il diritto alla vita — inviolabile ex art. 2 Cost. — non è nella disponibilità di alcuna maggioranza parlamentare.
La riforma del 2019, dunque, non ha mantenuto ciò che il suo slogan prometteva, ed è arduo immaginare come avrebbe potuto mantenerlo. Il resto era, ed è rimasto, comunicazione.
Il diritto è arrivato puntuale. Ma dov’era prima?
Il diritto, dunque, ha fatto il suo dovere. Lo ha fatto con rigore, con lentezza, con tutte le garanzie: tre gradi di giudizio, una camera di consiglio durata oltre cinque ore, motivazioni ampie e argomentate. Ha funzionato.
Ha funzionato alle diciotto del 15 luglio 2026, in un’aula della Cassazione, cinque anni e tre mesi dopo. Non aveva funzionato la mattina del 28 aprile 2021, in via Garibaldi, quando tre uomini con un coltello e una pistola giocattolo sono entrati in quella gioielleria. Non aveva funzionato nel 2015, quando nella stessa gioielleria erano già entrati, avevano picchiato il titolare, lo avevano immobilizzato con fascette di plastica e avevano chiuso sua moglie e sua figlia in un bagno, portando via trecentomila euro di merce. Fra la prima rapina e la seconda sono passati sei anni. Sei anni in cui lo Stato aveva un nome, un indirizzo, una denuncia protocollata e un cittadino che gli aveva già detto, una volta, di avere paura.
Questa è la domanda che l’intera vicenda pone e alla quale nessuno risponde: dov’era il diritto, prima? Perché la puntualità dello Stato al processo è direttamente proporzionale alla sua assenza sul luogo del fatto. Ed è precisamente in quel vuoto — in quello spazio di tempo che separa la chiamata al 112 dall’arrivo di qualcuno — che nasce la giustizia fai da te. Non nasce dalla ferocia dei cittadini: nasce dalla ritirata dello Stato. Nessuno prende una pistola nel cassetto se ha la ragionevole certezza che qualcun altro arriverà a difenderlo.
Il cortocircuito
Qui sta la vergogna italiana, e non sta dove la si cerca.
Perché a quel cittadino lasciato solo lo Stato non ha risposto con la protezione che gli doveva. Gli ha risposto con una promessa. Gli ha raccontato di avergli restituito un diritto che non gli aveva restituito affatto, e gliel’ha raccontato mentre continuava a non presidiare le sue strade. Infine, quando la legge ha fatto esattamente ciò che il suo testo diceva — e non poteva fare altro —, i medesimi che quel testo avevano scritto e celebrato hanno chiesto la grazia al Presidente della Repubblica, promettendo per il futuro di allargare ancora.
Ora: la richiesta di grazia è, sul piano politico, la confessione più limpida che si potesse immaginare. Si invoca la clemenza del Capo dello Stato per rimediare a un esito che la propria legge non ha impedito, ammettendo così che quella legge non faceva ciò che si era detto facesse. E si annuncia una nuova riforma, destinata con ogni probabilità a misurarsi con i medesimi limiti contro cui si è arrestata la precedente. È il cortocircuito perfetto: si legifera per rassicurare, non per proteggere; e quando la rassicurazione si rivela vuota, si chiede il perdono per il cittadino che ci aveva creduto.
Non ho difficoltà a riconoscere la ragione dei difensori delle parti civili, quando ricordano che la vita di ogni essere umano è un bene fondamentale protetto dalla legge, e che lo è anche quando appartiene a un rapinatore: uno Stato che consentisse al privato di uccidere chi fugge non sarebbe uno Stato più forte, sarebbe uno Stato assente, che delega al cittadino armato ciò che non sa più fare. Il monopolio statale della forza non è un privilegio della magistratura: è la condizione stessa della convivenza civile, ed è il motivo per cui questa sentenza, per quanto dolorosa, è giuridicamente ineccepibile.
Ma riconoscere la correttezza della sentenza non impone di tacere su tutto il resto. Resta il quinquennio di processo su una vicenda documentata da un filmato, cioè su un accertamento in fatto che avrebbe dovuto esaurirsi in tempi assai più brevi. Resta l’annuncio di un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui sarà interessante leggere le doglianze quando saranno depositate le motivazioni.
E resta un uomo di settantadue anni che entra in carcere. Qui il discorso pubblico ha smarrito, insieme a tutto il resto, l’art. 27, comma 3, della Costituzione: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non alla vendetta, non alla soddisfazione simbolica di nessuno — alla rieducazione. È un precetto che vincola l’esecuzione della pena non meno di quanto la commisurazione vincoli il giudice, e che davanti a un settantaduenne senza precedenti, che ha lavorato una vita, impone una domanda seria: quale contenuto rieducativo abbia, in concreto, quindici anni di reclusione per un uomo la cui pericolosità sociale, in astratto e in concreto, andrà misurata sui fatti e non sulle grida. È di questo che l’ordinamento penitenziario si occupa, con i suoi strumenti e le sue misure alternative, davanti a un magistrato di sorveglianza. Non con un comizio, e nemmeno con un appello al Quirinale: la grazia è atto eccezionale e discrezionale del Capo dello Stato, non il rimedio ordinario ai difetti di una legge mal scritta.
E resta, soprattutto, l’unica domanda che nessuno pone: quante rapine a mano armata sono state prevenute, in questi cinque anni, nei negozi di provincia?
Perché la sicurezza dei commercianti non si difende ampliando i confini del lecito omicidio. Si difende impedendo che tre uomini con un coltello e una pistola giocattolo entrino, per la seconda volta in sei anni, nella stessa gioielleria.
Il conto è personale. Le colpe no.
L’art. 27, comma 1, della Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale, e la sentenza vi si attiene scrupolosamente: Mario ROGGERO risponde del proprio fatto, del quale nessun altro deve rispondere in sua vece. Questo è giusto e non è in discussione.
Ma se la responsabilità è personale, la vicenda non lo è. E allora la domanda va posta per intero: quest’uomo paga soltanto per aver ucciso due persone che si stavano allontanando — oppure paga anche per le colpe di qualcun altro?
Paga per le colpe di chi doveva impedire che quella rapina avvenisse, e non l’ha impedita; e non l’aveva impedita nemmeno la prima volta, sei anni prima, nello stesso negozio. Paga per le colpe di chi, invece di presidiare le strade di provincia, ha presidiato i talk show. Paga per le colpe di chi ha coltivato — per calcolo, per consenso, per pigrizia — l’idea che il cittadino potesse farsi giustizia da sé, salvo scoprire, e farglielo scoprire a lui, che quell’idea non era mai stata legge. Paga, in una parola, per le colpe di chi la giustizia fai da te aveva il dovere di renderla inutile, e ha invece scelto di renderla popolare.
Su nessuno di costoro pende una sentenza. Su nessuno di costoro penderà mai. La responsabilità penale è personale, e questo è un principio di civiltà: ma è anche la ragione per cui, in Italia, il conto arriva sempre e soltanto all’ultimo anello della catena — quello che ha in mano la pistola alle dieci del mattino, mentre tutti gli altri, a monte, restano perfettamente indenni.
Mario ROGGERO paga, anzitutto, per le proprie scelte, come è giusto in uno Stato di diritto. Ma paga anche il prezzo di una promessa politica che gli aveva fatto credere che la legge gli consentisse ciò che, in realtà, non gli ha mai consentito. E paga il prezzo di una protezione che non gli è stata data né prima del 2015 né dopo.
Giustizia e sicurezza non sono la stessa cosa
Uno Stato di diritto non si misura da quanto severamente punisce chi sbaglia dopo il fatto. Si misura da quanto efficacemente impedisce che quel fatto accada. Quando arriva soltanto dopo, con una sentenza impeccabile ma cinque anni troppo tardi, il diritto ha certamente fatto giustizia. Resta però la domanda se abbia davvero garantito sicurezza.
Barletta, 15 luglio 2026
Avv. Giuseppe LANOTTE