Il Condominio è legittimato a chiedere e ottenere l’autorizzazione giudiziale per sospendere la fruizione del servizio idrico e del riscaldamento nei confronti del condòmino moroso (la sospensione è prevista in generale dall’art. 63, terzo comma, disp. att. c.c., quando la mora si sia protratta per un semestre e per i soli servizi comuni suscettibili di godimento separato). La soluzione a cui perviene il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, con l’Ordinanza del 03 aprile 2018, potrebbe configurarsi come una vera e propria “svolta” giuridica.

Ci sono state innumerevoli sentenze sempre sul tema, ma hanno affrontato il tema sempre in modo prudente e non completamente chiaro, finalmente interviene a gamba tesa un importante pronunciamento. Nota di aggiornamento (ottobre 2026): la decisione riguarda un caso specifico; l’applicazione della sospensione a servizi essenziali, come l’acqua, va valutata caso per caso.

 

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