Lo Studio Legale LANOTTE & Partners ha assistito una società nel reclamo contro l’apertura della liquidazione giudiziale: la Corte d’appello ha revocato la liquidazione, riconoscendo la società come impresa minore ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Si tratta di una decisione di particolare rilievo pratico, perché:

  • chiarisce come si calcolano i debiti rilevanti ai fini della soglia dimensionale,
  • offre principi utili per tutte le imprese di dimensioni ridotte gravate da ingenti carichi fiscali e bancari,
  • dimostra come un’analisi tecnica accurata dei debiti e delle notifiche possa cambiare l’esito di una procedura concorsuale.

Il caso: dall’apertura della liquidazione giudiziale alla revoca in appello

La società assistita dallo Studio era stata attinta:

  • da una istanza di apertura di liquidazione giudiziale promossa da un creditore (cessionario di crediti bancari),
  • e gravata da numerose cartelle esattoriali, intimazioni e atti esecutivi.

In primo grado il Tribunale aveva:

  • disposto una consulenza tecnica per verificare il superamento delle soglie dimensionali,
  • ritenuto eccedente la soglia dei 500.000 euro di debiti,
  • e, quindi, aperto la liquidazione giudiziale.

Lo Studio, nell’interesse della società, ha proposto reclamo evidenziando:

  1. la natura effettiva dell’attività svolta e le conseguenze ai fini dell’assoggettabilità alla procedura;
  2. la necessità di considerare non solo il “totale a ruolo”, ma i debiti realmente esigibili;
  3. l’intervenuta prescrizione di una parte cospicua delle pretese erariali per difetto di validi atti interruttivi, nonché i vizi delle notifiche.

La Corte d’Appello, condividendo l’impostazione difensiva, ha:

  • riesaminato nel merito la posizione debitoria complessiva,
  • esercitato poteri istruttori d’ufficio richiedendo chiarimenti all’Agenzia delle Entrate Riscossione,
  • e, all’esito, ha accolto il reclamo, revocando la liquidazione giudiziale e qualificando la società come impresa minore.

Per effetto della decisione, la società è stata rimessa in condizione di gestire la propria situazione al di fuori della liquidazione giudiziale.

Il punto chiave: non contano tutte le cartelle, ma solo i debiti davvero esigibili

Uno dei passaggi centrali della decisione è il seguente:

  • ai fini della soglia dei 500.000 euro prevista per distinguere le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale da quelle “minori”,
  • non può farsi riferimento indiscriminato a tutte le cartelle iscritte a ruolo,
  • ma bisogna verificare quali crediti siano tuttora esigibili e quali, invece, risultino prescritti o sorretti da notifiche invalide.

La Corte ha quindi:

  • analizzato, atto per atto, le intimazioni e gli eventuali pignoramenti,
  • riscontrato la mancanza di notifiche valide o l’utilizzo di forme non corrette (es. notifiche alla società come “irreperibile” senza previo tentativo nei confronti del legale rappresentante persona fisica),
  • riconosciuto che una parte molto rilevante delle pretese erariali non era più utilmente azionabile.

Il risultato di questa ricostruzione, sostenuta dalle eccezioni dello Studio, è stato chiaro:

i debiti ancora dovuti risultavano inferiori alla soglia dei 500.000 euro, con conseguente qualificazione della società come impresa minore e revoca della liquidazione giudiziale. Va ricordato che la soglia dei debiti comprende anche quelli non ancora scaduti e che la qualifica di impresa minore richiede, congiuntamente, anche un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale (art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 14/2019).

Rottamazioni e rateizzazioni: riconoscimento del debito, ma non rinuncia alla prescrizione

Altro punto qualificante dell’impostazione difensiva accolta dalla Corte riguarda le domande di definizione agevolata (“rottamazioni”) e le richieste di rateizzazione.

Il Tribunale aveva ritenuto che l’adesione alla definizione agevolata:

  • valesse non solo come riconoscimento del debito,
  • ma anche come rinuncia definitiva a sollevare eccezioni di prescrizione e di invalidità delle notifiche.

La Corte – in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata in atto dallo Studio – ha invece precisato che:

  • tali domande costituiscono riconoscimento del debito e quindi interrompono la prescrizione;
  • ma non possono essere interpretate come una rinuncia globale e irrevocabile a far valere la prescrizione maturata o i vizi degli atti.

È un’affermazione di grande importanza pratica:

il contribuente che aderisce a una rottamazione conserva, in linea di principio, la possibilità di far valere, in un giudizio concorsuale, le eccezioni fondate su prescrizioni maturate o notifiche irregolari.

La Corte ha fatto propria questa lettura.

Il ruolo attivo del giudice della crisi (sollecitato dalla difesa)

La decisione riconosce implicitamente un altro punto sostenuto con forza dallo Studio:

  • nel procedimento di liquidazione giudiziale il giudice non può limitarsi a recepire l’elenco dei crediti fornito dai soggetti istanti o dall’agente della riscossione;
  • quando il debitore solleva eccezioni circostanziate (prescrizione, notifiche invalide, ecc.), il giudice ha il dovere di verificare tali eccezioni, anche mediante poteri istruttori d’ufficio.

È proprio su impulso dell’impostazione difensiva che la Corte ha:

  • richiesto documentazione dettagliata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
  • confrontato date, modalità di notifica e natura degli atti interruttivi,
  • arrivando alla conclusione che l’indebitamento complessivo attuale fosse sotto soglia.

In questo modo l’istruttoria si è concentrata sulla verifica effettiva della legittimità delle pretese.

Cosa significa per le altre imprese (e come può aiutare lo Studio)

Il caso mostra che, quando i fatti e i documenti del singolo procedimento lo consentono:

  • anche imprese gravate da importi a ruolo apparentemente elevati
  • possono, a seguito di un’analisi tecnica puntuale, risultare in realtà imprese minori con debiti effettivi inferiori alla soglia.

Lo Studio Legale LANOTTE & Partners è in grado di assistere le imprese:

  • nella ricostruzione completa della posizione debitoria, bancaria e fiscale;
  • nell’analisi delle cartelle esattoriali, delle intimazioni e dei pignoramenti sotto il profilo della prescrizione e delle notifiche;
  • nella difesa in giudizio contro domande di apertura di liquidazione giudiziale, reclami e procedure concorsuali;
  • nella scelta e gestione degli strumenti di composizione della crisi più idonei, in coerenza con la reale dimensione dell’impresa.

L’esito di ogni procedimento dipende dai fatti e dai documenti del caso concreto: per questo la posizione debitoria va ricostruita con attenzione, atto per atto, prima di ogni valutazione.

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