Con riferimento al disposto dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, in tema di «pareti finestrate», il dovere di rispettare le distanze stabilite dalla norma sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti. Ai fini dell’operatività della previsione è addirittura sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate.

Il T.A.R. partenopeo si pronuncia in tema di distanze tra edifici.

In particolare, la sentenza in esame rileva che, con riferimento al disposto dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, in tema di «pareti finestrate», il dovere di rispettare le distanze stabilite dalla norma sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3522/2016).

Ai fini dell’operatività della previsione, è addirittura sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate.

In ragione della sua ratio di tutela della salubrità, la norma è applicabile non solo alle nuove costruzioni ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti.

Il divieto ha portata generale, astratta e inderogabile, donde l’esclusione di ogni discrezionalità valutativa del giudice circa l’esistenza in concreto di intercapedini e di pregiudizio alla salubrità degli immobili.

Il proprietario dell’area confinante con il muro finestrato altrui è, pertanto, tenuto a costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri dallo stesso, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella delle finestre antistanti.

 

Esito:

accoglie il ricorso

 

Riferimenti normativi:

Art. 9 del d.m. n. 1444/1968

 

Tar Campania, sez. VIII, sentenza 13 ottobre 2017, n. 4799Tar Campania, sez. VIII, sentenza 13 ottobre 2017, n. 4799

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