Nel novembre 2017 abbiamo segnalato la notizia richiamata qui sotto, che dava conto dell’orientamento allora espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/2017: l’assegno di divorzio era collegato alla sola mancanza di autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente. Nota di aggiornamento (ottobre 2026): quell’orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287, secondo cui l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa; il suo riconoscimento richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in base ai criteri dell’art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970. Non conta né il solo tenore di vita matrimoniale né la sola autosufficienza economica: il giudice valuta comparativamente le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo dato dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto. Ogni caso richiede quindi un’analisi concreta delle condizioni economiche e delle scelte di vita compiute dai coniugi, anche per stabilire l’importo dell’assegno.
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