Negli ultimi anni, la giurisprudenza nazionale ed europea ha posto sempre maggiore attenzione sulle modalità con cui l’amministrazione fiscale e la Guardia di Finanza effettuano gli accessi ispettivi presso aziende e privati cittadini. Se da un lato il potere di verifica è essenziale per garantire la corretta riscossione dei tributi e contrastare l’evasione fiscale, dall’altro il diritto alla privacy, alla libertà e alla tutela contro abusi da parte dello Stato non possono essere sacrificati in nome dell’efficienza amministrativa. Recentemente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha sanzionato diversi Stati, compresa l’Italia, per violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in materia di accessi e ispezioni fiscali.

I PRINCIPI DI LEGGE E LE VIOLAZIONI ACCERTATE

L’Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, della propria abitazione e della corrispondenza. L’ingresso di ispettori fiscali o della Guardia di Finanza in un’abitazione privata o nei locali di un’azienda, senza un fondato motivo o senza adeguate garanzie procedurali, può costituire una violazione di tale diritto.

Nel febbraio 2025 la CEDU ha ritenuto che l’Italia abbia violato i diritti fondamentali dei contribuenti, perché la legge consentiva accessi nei locali aziendali senza definirne condizioni e portata e senza un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo. Il caso è descritto nel paragrafo che segue.

LE SANZIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Un caso emblematico è Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, deciso dalla Corte EDU con sentenza del 6 febbraio 2025 (ricorsi n. 36617/18 e altri dodici) e promosso da dodici società e da una persona fisica. In ciascun caso funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza avevano avuto accesso alla sede di un’azienda o ai locali professionali, esaminando, copiando e in alcuni casi sequestrando documenti contabili, sulla base di autorizzazioni prive di specifica motivazione. La Corte ha accertato, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 della Convenzione: la normativa italiana lasciava alle autorità una discrezionalità non delimitata sulle condizioni e sulla portata degli accessi e non prevedeva garanzie procedurali sufficienti, in particolare un controllo giurisdizionale successivo effettivo e tempestivo.

Nella stessa sentenza, tra le misure generali che lo Stato italiano deve adottare, la Corte ha indicato che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza devono motivare gli accessi alla luce di criteri fissati dalla legge, con garanzie contro accessi indiscriminati; il contribuente deve poter ottenere un controllo giurisdizionale effettivo, non subordinato all’emissione di un avviso di accertamento. La Corte ha accertato la violazione del solo art. 8 (rispetto del domicilio e della corrispondenza) e ha ritenuto non necessario esaminare la doglianza sull’art. 6. Ha anche chiarito che la mancanza di un’autorizzazione giudiziaria preventiva può essere compensata da altre garanzie efficaci, come un controllo giurisdizionale successivo; in ogni caso l’accesso deve fondarsi su esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Dopo la sentenza, il d.l. 84/2025, convertito dalla l. 108/2025, ha modificato l’art. 12 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000): negli atti di autorizzazione e nei processi verbali degli accessi nei locali di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, devono essere indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. Per i locali adibiti anche ad abitazione serve, inoltre, l’autorizzazione del procuratore della Repubblica (art. 52 d.P.R. 633/1972).

IMPLICAZIONI PER I CONTRIBUENTI

La sentenza rafforza i diritti dei contribuenti e impone maggiori garanzie nei controlli fiscali. Le aziende e i cittadini possono far valere in sede giudiziaria le violazioni subite durante le ispezioni, nei limiti dei rimedi oggi previsti. Tra le possibili azioni di tutela:

  • Contestazione dei vizi dell’accesso: l’autorizzazione all’accesso non è tra gli atti impugnabili autonomamente davanti al giudice tributario (art. 19 d.lgs. 546/1992; art. 65 d.lgs. 175/2024) e, come ricostruito dalla Corte EDU, i suoi vizi si fanno valere impugnando l’avviso di accertamento che utilizza i risultati dell’accesso, mentre la tutela davanti al giudice civile è incerta. Giudice competente, atto impugnabile e rimedio vanno quindi verificati caso per caso.
  • Richiesta di annullamento degli accertamenti basati su prove raccolte in modo illegittimo.
  • Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo aver esaurito le vie di ricorso interne ed entro quattro mesi dalla decisione interna definitiva (art. 35 della Convenzione).

CONCLUSIONI

L’evoluzione giurisprudenziale dimostra che il potere dello Stato non è illimitato e deve sempre rispettare i diritti fondamentali dei cittadini. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza devono adeguare le loro modalità operative ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, evitando pratiche invasive e sproporzionate. In caso contrario, i contribuenti potranno rivolgersi non solo ai tribunali nazionali, ma anche alla Corte di Strasburgo per ottenere giustizia.

https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-241574

Illustrazione di un accesso fiscale negli uffici di un’impresa
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