Una lavoratrice, svolgente mansioni ausiliarie in ambito sanitario, ha convenuto in giudizio una struttura ospedaliera, allegando di aver espletato attività libero professionale, per conto di tale struttura, che ha poi risolto il contratto. La lavoratrice ha, quindi, rivendicato la pretesa natura subordinata del rapporto, chiedendo la condanna della medesima struttura a reintegrarla nel posto di lavoro e al pagamento di un rilevante importo a titolo di differenze retributive.
La struttura sanitaria, costituendosi, ha eccepito il mancato assolvimento dell’onere della prova, da parte della lavoratrice, della sussistenza di un preteso rapporto subordinato. In particolare, l’Ente ha evidenziato che le parti hanno formalizzato un contratto di collaborazione libero professionale e che il rapporto non si è mai svolto con vincolo di esclusiva, essendo pacifico che la lavoratrice collaborava con altre strutture concorrenti e, anche per questo, aveva orari di lavoro molto flessibili, dalla stessa stabiliti, onde poter coordinare i propri impegni professionali ulteriori, rispetto a quello presso l’ente resistente.
Tanto il Tribunale, quanto la Corte d’Appello (Corte d’Appello di Milano, sentenza 30 maggio -17 giugno 2014) hanno rigettato le pretese della lavoratrice, evidenziando i seguenti principi di diritto:
a) poiché qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere svolta sia in regime di lavoro subordinato, che nelle forme del lavoro autonomo, in relazione alla scelta liberamente compiuta dalle parti, l’analisi sulla qualificazione del rapporto non può prescindere da quella operata dalle parti in sede di iniziale stipulazione del contratto. Pertanto, laddove le parti abbiano formalizzato il rapporto come autonomo, il lavoratore che contesta tale qualifica e rivendica la subordinazione deve offrire la prova rigorosa della simulazione del contratto e/o della novazione oggettiva del rapporto in corso di esecuzione;
b) in ipotesi di prestazioni lavorative di natura intellettuale o professionale, tali prestazioni non richiedono per la loro stessa natura, da parte di chi le fornisce, alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un’assunzione di rischio a carico del lavoratore. Per tale ragione, l’assenza di un rischio di impresa non comporta l’automatica conversione del rapporto da autonomo a subordinato;
c) l’assenza di un vincolo esclusivo depone a favore della natura autonoma del rapporto, soprattutto quando essa comporta anche una necessaria flessibilità dell’orario di lavoro, determinato dallo stesso lavoratore;
d) la natura autonoma del rapporto non è incompatibile con la fungibilità della prestazione resa, elemento che inerisce alla struttura organizzativa aziendale, non alla qualificazione dei rapporti di lavoro.

 

Tratto da: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-23/parti-hanno-formalizzato-rapporto-090743.php?refresh_ce=1

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