L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento è necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoché integrale occupazione di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprietà individuale. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza n. 15705 del 23 giugno 2017. Nota di aggiornamento (ottobre 2026): la regola dell’unanimità riportata nella massima va coordinata con l’art. 1117-ter c.c., introdotto dalla legge 220/2012, che consente all’assemblea, per esigenze di interesse condominiale, di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni con i quattro quinti dei partecipanti e del valore dell’edificio, nelle forme e nei limiti ivi previsti.
Condominio – Uso della cosa comune – Estensione e limiti – Destinazione della cosa comune – Occupazione stabile e pressoché integrale di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale – Legittimità – Esclusione – Fondamento
Cassazione civile, sez. VI, 23 Giugno 2017, n. 15705. Est. Scarpa.