MENO TASSE PER SPORTIVI DILETTANTI, CORI E BANDE MUSICALI DILETTANTISTICHE

Dall’1 gennaio 2018, i compensi, i premi, i rimborsi forfettari di spesa e le indennità di trasferta, corrisposti agli sportivi dilettanti sono detassati fino a 10.000,00 euro, in luogo del precedente limite di 7.500,00 euro (articolo 67 co.1 lett. m) e 69 co.2 del TUIR, modificato dalla legge di bilancio 2018). L’art. 25, comma 1, della legge 133/1999 prevedeva che la ritenuta fosse «a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni» (euro 20.658,28) e «a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo».
Pertanto:
– con la soglia di 7.500,00 euro la ritenuta a titolo d’imposta si applicava fino a 28.158,28 euro di compensi; con la soglia di 10.000,00 euro si applicava fino a 30.658,28 euro. Nota di aggiornamento (ottobre 2026): dal 1° luglio 2023 i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo seguono la riforma del d.lgs. 36/2021 e non costituiscono base imponibile fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6); l’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR riguarda ormai solo i compensi per direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche, esenti fino a 10.000 euro (art. 69, comma 2, TUIR). Il comma 1 dell’art. 25 della legge 133/1999 risulta abrogato dal d.lgs. 33/2025 con effetto dal 1° gennaio 2027.

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