Il decreto ingiuntivo arriva quasi sempre all’improvviso: una busta dell’ufficiale giudiziario o una PEC, un atto firmato da un giudice che ordina di pagare una somma entro quaranta giorni. Chi lo riceve ha davanti una scelta stretta nei tempi: opporsi, pagare, oppure trattare. Ognuna di queste strade ha conseguenze precise, e la peggiore è la quarta, cioè lasciar passare il termine senza decidere.
Questa guida spiega che cos’è il decreto ingiuntivo, come si conta il termine per l’opposizione, che cosa succede quando scade e quali verifiche conviene fare prima di scegliere. Per il conteggio della scadenza è disponibile il calcolatore gratuito dei termini per l’opposizione, che parte dalla data di notifica e tiene conto della sospensione feriale.
Che cos’è il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il creditore che dispone di una prova scritta del proprio credito, per esempio fatture, contratti, estratti conto o un assegno, chiede al giudice di ordinare il pagamento senza un processo ordinario. Il giudice esamina solo i documenti del creditore e, se li ritiene sufficienti, emette il decreto.
Il debitore, a questo punto, non è ancora stato ascoltato. Il suo momento è l’opposizione: un vero e proprio giudizio in cui il creditore deve dimostrare il credito e il debitore può contestarlo. Se l’opposizione non viene proposta nei termini, il decreto diventa definitivo e, salvi i casi eccezionali di opposizione tardiva previsti dall’articolo 650, non è più discutibile nel merito.
Il termine di quaranta giorni: da quando si conta
L’articolo 641 del codice di procedura civile fissa il termine per l’opposizione in quaranta giorni. Il conteggio parte dal giorno della notifica del decreto, non dalla data in cui il giudice lo ha firmato né da quella in cui il debitore lo ha letto. Il giorno della notifica non si conta; si conta invece il giorno di scadenza. Se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Il termine può essere diverso in alcune situazioni:
- il giudice può ridurlo fino a dieci giorni o aumentarlo fino a sessanta, se ricorrono giusti motivi: in questi casi il termine è scritto nel decreto stesso, e va letto con attenzione;
- se l’intimato risiede in un altro Stato dell’Unione europea il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti; se risiede in uno Stato non appartenente all’Unione è di sessanta giorni e il giudice può fissarlo tra trenta e centoventi: anche in questi casi vale il termine indicato nel decreto;
- tra il 1° e il 31 agosto opera la sospensione feriale dei termini processuali: i giorni di agosto non si contano, salvo per alcune materie escluse dalla legge, come le controversie di lavoro e quelle in materia di alimenti.
Un esempio: un decreto notificato il 15 luglio, con termine ordinario, non scade il 24 agosto. I giorni dal 1° al 31 agosto restano fuori dal conteggio e la scadenza si sposta a fine settembre. È uno degli errori più frequenti, in entrambe le direzioni: c’è chi conta agosto e si presenta troppo presto, e chi confida nella sospensione in una materia in cui non si applica.
Che cosa succede se il termine scade
Decorsi i quaranta giorni senza opposizione, il creditore chiede al giudice di dichiarare il decreto esecutivo (articolo 647 del codice di procedura civile). Da quel momento il decreto vale come una sentenza passata in giudicato: il creditore può notificare il precetto e procedere con il pignoramento dello stipendio, del conto corrente, dei beni mobili o degli immobili.
Dopo la scadenza l’opposizione è ammessa solo nei casi eccezionali dell’articolo 650: quando il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, oppure quando, pur conoscendolo, non ha potuto opporsi in tempo per caso fortuito o forza maggiore (Corte costituzionale, sentenza n. 120 del 1976). Per il consumatore, inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 6 aprile 2023, n. 9479) ammettono l’opposizione tardiva, limitata al carattere abusivo delle clausole del contratto, quando il decreto non motiva sul controllo di tali clausole e non contiene l’avvertimento sulle conseguenze della mancata opposizione: in questo caso il limite dei dieci giorni non si applica e il termine è di quaranta giorni. Si tratta di ipotesi rigorose, che vanno provate, e, fuori dal caso del consumatore appena descritto, l’opposizione tardiva non è più proponibile una volta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. Contare sull’articolo 650 per rimediare a un termine trascurato è, nella pratica, una scommessa persa in partenza.
Il decreto già esecutivo: quando l’opposizione non ferma il pagamento
In alcuni casi il decreto nasce già esecutivo (articolo 642): quando il credito è fondato su cambiale, assegno o altri titoli indicati dalla legge, oppure quando il creditore ha dimostrato un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. In queste ipotesi l’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione: il debitore deve chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione, che viene concessa solo per gravi motivi (articolo 649).
Anche quando il decreto non è esecutivo dall’inizio, il creditore può chiedere la provvisoria esecuzione durante il giudizio di opposizione (articolo 648): il giudice può concederla se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; deve concederla per le somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. Se il creditore offre cauzione per le eventuali restituzioni, spese e danni, il giudice può concederla, ma solo dopo aver valutato le prove e l’adeguatezza della cauzione (Corte costituzionale, sentenza n. 137 del 1984). Per questo un’opposizione costruita su argomenti deboli rischia di non fermare nulla e di aggiungere costi.
Cinque verifiche prima di decidere
La decisione tra opporsi, pagare o trattare dipende da pochi fatti, che vanno accertati nei primi giorni e non nell’ultima settimana.
- Il credito esiste davvero? Va confrontato il decreto con i documenti in proprio possesso: contratto, fatture, ricevute di pagamento, corrispondenza. Capita che il decreto riguardi somme già pagate, in tutto o in parte, o prestazioni mai ricevute.
- L’importo è corretto? Oltre al capitale vanno controllati gli interessi richiesti, il tasso applicato, la decorrenza e le spese liquidate. Per un controllo rapido degli interessi è disponibile il calcolatore degli interessi di mora.
- Il credito è prescritto? Molti crediti si prescrivono in meno di dieci anni: due per le bollette di luce, gas e acqua, cinque per i canoni di locazione e per gli interessi. La prescrizione non opera da sola: va eccepita nell’opposizione, altrimenti il giudice non può rilevarla. Il calcolatore dei termini di prescrizione dà una prima indicazione.
- La notifica è regolare? La relata di notifica, l’indirizzo utilizzato, la PEC risultante dai pubblici registri: un vizio della notifica può incidere sul termine e, nei casi più gravi, sull’efficacia stessa del decreto.
- Quanto costa opporsi e quanto costa non farlo? L’opposizione comporta il contributo unificato, calcolato sul valore della causa, e i compensi del difensore; se viene respinta, il debitore paga anche le spese del creditore. Il calcolatore del contributo unificato e quello della parcella secondo i parametri forensi aiutano a stimare il costo. Dall’altra parte, non opporsi a un decreto ingiusto significa pagarlo per intero, con interessi e spese.
Come si propone l’opposizione
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto (articolo 645), con l’atto introduttivo richiesto dal rito applicabile: di regola l’atto di citazione davanti al tribunale; il ricorso nelle materie soggette al rito del lavoro o al rito locatizio; davanti al giudice di pace, le forme del procedimento semplificato (articolo 316). Con l’atto di opposizione il debitore, che nel giudizio prende il nome di opponente, espone le proprie contestazioni e chiede la revoca del decreto; il creditore, opposto, deve provare il credito come in un giudizio ordinario. Quando l’opposizione si propone con citazione, l’atto va notificato al creditore entro il termine di quaranta giorni: è la notifica, non il deposito, a impedire la decadenza. Quando invece va proposta con ricorso, come nelle materie del lavoro e delle locazioni, conta il deposito del ricorso in cancelleria entro lo stesso termine: una citazione soltanto notificata in tempo non basta.
Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria, come locazioni, condominio, contratti bancari, finanziari e assicurativi, il giudizio di opposizione ha una fase in più: dopo la decisione sulle istanze di provvisoria esecuzione, la mediazione va avviata a cura del creditore opposto. È un’occasione concreta per definire la lite con un accordo, spesso con una rateizzazione o una riduzione delle somme.
Per le cause di valore superiore a millecento euro l’assistenza di un avvocato è obbligatoria. Anche sotto quella soglia conviene farsi assistere: l’opposizione è un atto tecnico, e le contestazioni non sollevate nella citazione difficilmente possono essere aggiunte in seguito.
Opporsi solo per guadagnare tempo: perché non conviene
Un’opposizione proposta senza argomenti reali, al solo scopo di ritardare il pagamento, espone a tre rischi: la concessione della provvisoria esecuzione già alla prima udienza, la condanna alle spese di lite del creditore, e la possibile condanna per responsabilità aggravata prevista dall’articolo 96 del codice di procedura civile, con una somma ulteriore a favore della controparte. Quando il debito esiste ed è corretto, la strada più economica è quasi sempre una proposta di pagamento rateale o una transazione, che si può trattare anche prima della scadenza del termine.
Errori frequenti
- contare i quaranta giorni dalla data del decreto invece che da quella della notifica;
- dimenticare che agosto non si conta, o applicare la sospensione feriale a una materia esclusa;
- aspettare l’ultima settimana per rivolgersi a un avvocato: la citazione va scritta, notificata e, se serve, preceduta dalla raccolta dei documenti;
- ignorare che il decreto è già esecutivo e non chiedere subito la sospensione;
- non eccepire la prescrizione, che il giudice non può rilevare d’ufficio;
- pagare una parte del credito senza riserve, comportamento che può essere letto come riconoscimento del debito.
Domande frequenti
Il decreto mi è arrivato per PEC: vale come notifica?
Sì, se l’indirizzo PEC utilizzato è quello risultante dai pubblici registri, come il registro delle imprese o l’INI-PEC per i professionisti. Il termine decorre dalla data di consegna del messaggio. Per i privati senza PEC la notifica avviene tramite ufficiale giudiziario o a mezzo posta.
Se pago dopo aver ricevuto il decreto, il procedimento si chiude?
Il pagamento integrale di capitale, interessi e spese liquidate nel decreto esaurisce la pretesa del creditore. Conviene però farlo per iscritto, con una quietanza che indichi il decreto a cui il pagamento si riferisce, per evitare che il decreto venga comunque dichiarato esecutivo.
Posso proporre opposizione da solo, senza avvocato?
Solo per le cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a millecento euro. In tutti gli altri casi l’assistenza del difensore è obbligatoria.
Quanto dura il giudizio di opposizione?
Dipende dal tribunale e dalla complessità della causa; in molti casi si parla di anni. Una parte rilevante delle opposizioni si chiude prima della sentenza con un accordo, spesso in mediazione o alla prima udienza.
Il calcolatore online basta per stabilire la scadenza?
Il calcolatore applica le regole generali: quaranta giorni dalla notifica, sospensione feriale, rinvio dei giorni festivi. La scadenza effettiva va confermata leggendo il decreto, dove può essere fissato un termine diverso, e la relata di notifica, che indica la data da cui contare.
Quando rivolgersi allo Studio
Nei giorni successivi alla notifica lo Studio esamina il decreto, la relata e i documenti del cliente e indica per iscritto se esistono margini per l’opposizione, se conviene trattare e con quali costi. Per chi si trova fuori provincia l’esame si svolge a distanza: la documentazione viene trasmessa per posta elettronica e il parere è consegnato entro pochi giorni, a un compenso indicato prima dell’incarico nella sezione Servizi online. Per fissare un colloquio è possibile contattare lo Studio dalla pagina Contatti.
Questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce la consulenza legale. Ogni decreto ingiuntivo richiede l’esame del provvedimento, della notifica, dei documenti e dei termini applicabili al caso concreto.