In tema di contravvenzioni previste dal TULPS, la previsione dell’art. 109 del R.D. n. 773 del 1931 (che obbliga i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive di comunicare all’autorità locale di p.s. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo) è sanzionata penalmente dall’art. 17 del medesimo Testo Unico e si applica indistintamente non solo ai proprietari o gestori di alberghi, ma anche a chi gestisce tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, non autorizzando la norma precettiva alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità (Cassazione penale, sez. 1, sentenza 11 maggio 2017, n. 23308).

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