In tema di contravvenzioni previste dal TULPS, la previsione dell’art. 109 del R.D. n. 773 del 1931 (che obbliga i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive di comunicare all’autorità locale di p.s. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo; Nota di aggiornamento (ottobre 2026): dopo la modifica dell’art. 109, comma 3, TULPS disposta dal d.l. 53/2019, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione va fatta entro sei ore dall’arrivo) è sanzionata penalmente dall’art. 17 del medesimo Testo Unico e si applica indistintamente non solo ai proprietari o gestori di alberghi, ma anche a chi gestisce tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, non autorizzando la norma precettiva alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità (Cassazione penale, sez. 1, sentenza 11 maggio 2017, n. 23308).
Notizie
Punibile il gestore del bed and breakfast che non comunica le generalità degli ospiti
Desidera un parere sulla Sua situazione?
Consulenza riservata in studio o in videocall. Risposta entro 24 ore.