Le Sezioni Unite dovranno stabilire se le garanzie previste dalla legge valgano anche quando il professionista è indagato. Una questione che non riguarda soltanto gli avvocati, ma il diritto di ogni cittadino a potersi difendere liberamente.

Immaginiamo una scena.

Gli investigatori entrano nello studio di un avvocato alla ricerca di prove che lo riguardano personalmente. Nelle stanze, però, non trovano soltanto i suoi documenti. Ci sono fascicoli di persone estranee all’indagine, corrispondenza riservata, strategie processuali, dati sanitari, vicende familiari, segreti aziendali, password, computer e archivi digitali contenenti anni di attività professionale.

A questo punto nasce una domanda molto semplice: essere indagato significa che tutto ciò che si trova nello studio dell’avvocato può essere esaminato liberamente?

La risposta sarà affidata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Che cosa prevede l’articolo 103 del Codice di procedura penale

L’articolo 103 del Codice di procedura penale stabilisce particolari garanzie per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri eseguiti negli studi dei difensori.

La norma non dichiara lo studio legale intoccabile. Un avvocato può essere indagato, perquisito e sottoposto a sequestro come qualsiasi altra persona.

La differenza riguarda il modo in cui l’attività investigativa deve essere eseguita.

La perquisizione deve avere un oggetto preciso e non può trasformarsi in una ricerca indiscriminata tra tutti i documenti dello studio. Il Consiglio dell’Ordine deve essere avvisato, affinché il presidente o un suo delegato possa assistere alle operazioni. Sono inoltre previste forme rafforzate di autorizzazione e di controllo da parte dell’autorità giudiziaria.

Queste cautele servono a evitare che, cercando una prova contro il professionista, si finisca per conoscere anche i segreti dei suoi clienti.

Il contrasto arrivato davanti alla Cassazione

La questione nasce dalla presenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo una prima interpretazione, le garanzie devono essere rispettate ogni volta che la perquisizione avviene nello studio di un avvocato che svolge effettivamente attività difensiva. Questo principio dovrebbe valere anche quando il professionista è personalmente indagato.

La ragione è pratica: nello studio sono custoditi documenti appartenenti a molti assistiti, spesso completamente estranei al procedimento.

Un secondo orientamento è invece più restrittivo. Secondo questa impostazione, le particolari garanzie non si applicherebbero quando l’indagine riguarda direttamente l’avvocato, perché la legge non potrebbe diventare uno scudo personale o una forma di immunità professionale.

La rimessione è recentissima: con ordinanza n. 22178 del 16 giugno 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha trasmesso la questione alle Sezioni Unite, chiamate a stabilire se le garanzie dell’art. 103 c.p.p. operino anche quando il difensore è egli stesso indagato, oppure soltanto a tutela del difensore della parte assistita.

Le Sezioni Unite dovranno ora indicare quale delle due letture sia corretta.

Non è in discussione l’impunità dell’avvocato

Occorre sgombrare il campo da un equivoco.

Applicare l’articolo 103 non significa impedire le indagini e non significa sottrarre l’avvocato alle proprie responsabilità. Se un professionista commette un reato, deve essere investigato e, quando ne ricorrono i presupposti, processato.

Il vero problema è un altro: fino a che punto può spingersi la ricerca della prova?

Un conto è cercare documenti specifici collegati al reato contestato. Altro conto è acquisire interi computer, telefoni, caselle di posta elettronica o archivi contenenti anche le comunicazioni riservate di centinaia di clienti.

Nel primo caso si svolge un’indagine mirata.

Nel secondo si rischia una vera e propria pesca a strascico tra informazioni protette dal segreto professionale.

Il segreto non appartiene soltanto all’avvocato

Quando un cliente racconta al proprio difensore una vicenda personale, consegna documenti o concorda una strategia processuale, deve poterlo fare liberamente.

Deve poter parlare senza il timore che quelle informazioni possano essere successivamente conosciute da soggetti estranei alla difesa.

Il segreto professionale, quindi, non è un privilegio concesso all’avvocato. È una garanzia riconosciuta alla persona assistita.

Proteggere la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente significa rendere effettivo il diritto di difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione. Una difesa non può essere realmente libera quando il cittadino teme che tutto ciò che confida al proprio legale possa essere ascoltato, letto o acquisito senza limiti.

Il problema diventa ancora più grave nell’era digitale

In passato una perquisizione riguardava prevalentemente fascicoli cartacei, registri e singoli documenti.

Oggi uno studio legale può custodire su un solo computer l’intera attività professionale: atti giudiziari, messaggi, fotografie, registrazioni, documentazione sanitaria, dati patrimoniali e corrispondenza con gli assistiti.

La copia integrale di un dispositivo può quindi consentire l’accesso a un’enorme quantità di informazioni che non hanno alcun rapporto con il reato oggetto dell’indagine.

Il rischio è che la tutela intervenga troppo tardi.

Dichiarare successivamente inutilizzabile un documento non cancella ciò che gli investigatori hanno già letto. Una strategia difensiva, una volta conosciuta, non può più tornare segreta.

Per questo le garanzie devono operare soprattutto prima e durante la selezione del materiale, non soltanto dopo la sua acquisizione.

Lo studio legale non è una zona franca

Lo studio di un avvocato non può diventare un rifugio nel quale nascondere prove o strumenti di un reato.

Ma non può neppure diventare un luogo nel quale sia consentito esaminare indiscriminatamente i fascicoli di persone che non sono coinvolte nell’indagine.

La soluzione più equilibrata non è vietare le perquisizioni, ma renderle specifiche, proporzionate e controllate.

Gli investigatori devono poter cercare ciò che è realmente collegato al fatto contestato. Al tempo stesso, devono essere predisposte procedure idonee a separare e proteggere i documenti riguardanti gli altri clienti.

Una decisione che riguarda tutti

La futura pronuncia delle Sezioni Unite non interesserà soltanto il mondo forense.

Riguarderà ogni persona che, in un momento difficile della propria vita, abbia la necessità di rivolgersi a un avvocato e di parlargli con piena libertà.

Se per entrare senza particolari cautele in uno studio legale fosse sufficiente iscrivere il professionista nel registro degli indagati, il rischio sarebbe evidente: la semplice esistenza di un’indagine potrebbe aprire l’accesso a un intero archivio difensivo.

L’avvocato deve rispondere dei propri comportamenti. Ma i suoi clienti non possono perdere le loro garanzie soltanto perché il loro difensore è sottoposto a indagine.

Difendere l’articolo 103 del Codice di procedura penale non significa difendere una categoria. Significa proteggere il diritto di ciascuno a essere assistito senza paura, senza intrusioni indiscriminate e senza che la propria difesa possa essere conosciuta dall’accusa.

È in questo delicato equilibrio tra potere investigativo e libertà della difesa che si misura, concretamente, la solidità dello Stato di diritto.

Avv. Giuseppe LANOTTE
Studio Legale LANOTTE & Partners

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