Diritto di famiglia e responsabilità penale: cosa rischia il genitore che, dopo la separazione o il divorzio, impedisce sistematicamente all’altro di vedere e sentire i figli.

Il problema

Nella patologia della crisi familiare capita con frequenza che uno dei genitori — quello presso il quale i figli sono prevalentemente collocati — finisca, di fatto, per gestire in proprio i tempi e i modi del rapporto dei minori con l’altro. Visite spostate o annullate all’ultimo momento, telefonate e videochiamate che “saltano” o non vengono mai favorite, spostamenti dei bambini comunicati a cose fatte, decisioni assunte senza alcun confronto. Singolarmente presi, questi episodi vengono spesso archiviati come normali frizioni tra ex coniugi. Reiterati nel tempo, però, possono assumere un volto diverso e ben più grave: quello di una condotta penalmente rilevante.

La norma di riferimento è l’art. 388, comma 2, del codice penale, che punisce chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori. Il bene tutelato non è semplicemente l’autorità della decisione giudiziaria, ma l’effettività della tutela giurisdizionale: il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, la cosiddetta bigenitorialità.

Non ogni inadempimento è reato: il discrimine tra frizione occasionale e strategia ostruzionistica

Il punto giuridicamente delicato è stabilire quando l’inadempimento “trasborda” nel penale. Su questo la giurisprudenza di legittimità ha tracciato una linea netta.

Da un lato, è ormai consolidato che il mero inadempimento occasionale non integra il reato. La singola visita negata, il ritardo isolato nella riconsegna del minore, l’episodio sporadico restano fuori dall’area penale: occorre qualcosa di più di una semplice inosservanza. In questo senso si è espressa più volte la Suprema Corte, escludendo la rilevanza penale di violazioni singole e occasionali, prive del carattere della sistematicità.

Dall’altro lato, però, la stessa giurisprudenza chiarisce che il discrimine non corre tra condotta “attiva” e condotta “omissiva”, bensì tra occasionalità e sistematicità. L’ostruzionismo reiterato e protratto nel tempo — anche quando si manifesta in forma omissiva, attraverso la mancata, doverosa collaborazione del genitore collocatario — integra pienamente l’elusione. È un dato di esperienza: in materia di affidamento, l’attuazione del provvedimento richiede quasi sempre la cooperazione attiva di chi tiene con sé i figli; e chi sistematicamente non collabora, di fatto, vanifica la decisione del giudice.

La svolta recente: anche impedire telefonate e videochiamate è elusione

L’aspetto più attuale del tema riguarda i contatti “a distanza”. Nella vita reale, il rapporto tra un genitore e un figlio che vivono lontani passa oggi soprattutto da telefonate e videochiamate. Impedirle, ostacolarle o non favorirle non è un dettaglio: significa colpire una modalità essenziale della relazione.

La Corte di Cassazione, con una pronuncia della Sesta Sezione penale (Cass., Sez. VI pen., sent. n. 11771/2026, ud. 25 febbraio 2026), ha affermato un principio destinato a fare scuola: integra la condotta elusiva il comportamento del genitore collocatario che ostacoli sistematicamente la relazione del minore con l’altro genitore, “ostacolando in modo reiterato e malizioso persino le comunicazioni telefoniche”, così frustrando il diritto del minore alla bigenitorialità. La stessa decisione ha avuto cura di distinguere questa ipotesi — penalmente rilevante — da quella, diversa, del genitore non collocatario che semplicemente non eserciti il proprio diritto di visita: condotta che non ricade nell’art. 388, comma 2, potendo semmai assumere rilievo sotto il diverso profilo della violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il messaggio è chiaro: bloccare il numero dell’altro genitore, rendere impossibili i collegamenti, imporre canali di comunicazione di comodo non sono “questioni private” sottratte al diritto. Quando diventano sistema, sono reato.

La continuazione e il peso di un precedente

Quando le condotte ostruzionistiche si ripetono nel tempo come espressione di un unico disegno, trovano applicazione le regole sulla continuazione (art. 81 cpv. c.p.). La reiterazione rileva su due piani: sul piano probatorio, perché esclude l’occasionalità e diventa indice della volontà elusiva (il dolo); sul piano sanzionatorio, perché giustifica l’unificazione dei fatti e l’aumento di pena. In questa prospettiva, l’esistenza di un precedente accertamento per condotte analoghe assume un valore sintomatico particolarmente significativo: dimostra la persistenza del proposito nonostante l’intervento del sistema giudiziario.

Il ruolo della consulenza tecnica nel processo civile

Spesso, parallelamente al fronte penale, è in corso un procedimento civile sull’affidamento, nel quale il giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per valutare le relazioni familiari. Si tratta di un accertamento condotto da un professionista terzo, di nomina giudiziale. Quando la CTU mette in luce, con linguaggio tecnico e imparziale, condotte di squalifica della figura dell’altro genitore, ostacoli ai contatti o modalità di gestione dei minori palesemente disfunzionali, essa diventa un elemento di riscontro di notevole peso anche per il versante penale, perché proviene da una fonte neutra ed estranea al conflitto tra le parti.

Il versante processuale: archiviazione e opposizione della persona offesa

Non di rado, sul piano penale, queste vicende si scontrano con una richiesta di archiviazione. Qui è essenziale ricordare un principio spesso frainteso: lo standard che il pubblico ministero deve applicare in questa fase — la “ragionevole previsione di condanna” introdotta dalla riforma Cartabia — non coincide con quello, ben più severo, dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” richiesto per la condanna in dibattimento. Il primo è un giudizio prognostico, sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio; il secondo è la regola della certezza processuale che vale solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale. Pretendere già nelle indagini la prova piena della colpevolezza significa applicare un metro sbagliato.

Proprio per questo la persona offesa dispone di uno strumento prezioso: l’opposizione alla richiesta di archiviazione (artt. 408 e 410 c.p.p.), con cui può indicare al giudice le indagini suppletive necessarie e gli elementi di prova trascurati, chiedendo che il procedimento prosegua. Va segnalato, sul punto, che il termine per proporre opposizione ha natura ordinatoria: l’opposizione resta ammissibile finché il giudice non abbia ancora provveduto — ragione per cui, in concreto, la tempestività del deposito è decisiva.

In sintesi

Il genitore che ostacola in modo sistematico e reiterato il rapporto dei figli con l’altro — negando visite, impedendo telefonate e videochiamate, rifiutando ogni collaborazione — non commette una semplice scorrettezza relazionale: pone in essere una condotta che, alla luce della più recente giurisprudenza, può integrare il reato di elusione dei provvedimenti sull’affidamento. Documentare con cura gli episodi, valorizzare gli accertamenti tecnici disponibili e, ove necessario, opporsi tempestivamente a un’eventuale archiviazione sono i passaggi attraverso i quali il diritto del minore alla bigenitorialità trova una tutela effettiva, e non solo sulla carta.


Il presente contributo ha finalità divulgativa e informativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione concreta presenta peculiarità che richiedono una valutazione specifica.

A cura dello Studio Legale LANOTTE & Partners — Avv. Giuseppe LANOTTE — Barletta (BT) — [email protected]

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