Aggiornamento del canone di locazione abitativa e commerciale secondo la variazione ISTAT FOI al 75% ex art. 32 L. 27 luglio 1978, n. 392. Indici aggiornati direttamente dall'API ISTAT.
Quando si usa: se l'API ISTAT è bloccata (CORS browser) e i dati locali sono fermi a un mese passato, qui inserisci manualmente l'indice FOI del mese corrente direttamente dal sito istat.it.
Il valore viene salvato nel tuo browser e usato da subito in tutti i calcoli ISTAT del sito. Non viene inviato a nessuno.
Solo dopo la prima annualità contrattuale e su richiesta scritta al conduttore. La richiesta è atto recettizio: l'aumento decorre dal mese successivo alla ricezione (Cass. civ. n. 8410/2018). Non è dovuto retroattivamente.
L'art. 32 L. 392/1978 limita l'aggiornamento al 75% della variazione FOI per i contratti commerciali. Per i contratti a canone libero (L. 431/1998, 4+4) si applica anche il 75%, salvo diversa pattuizione. Per i 3+2 concordati l'aumento è spesso limitato al 75% o azzerato a seconda dell'accordo territoriale.
L'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) senza tabacchi, base 2015=100, pubblicato mensilmente dall'ISTAT. È il riferimento standard per gli adeguamenti contrattuali ex art. 32 L. 392/1978. Pagina ISTAT ufficiale.
No, se l'aumento è correttamente calcolato e richiesto per iscritto. Il rifiuto del conduttore espone a procedura di sfratto per morosità (la differenza non corrisposta integra inadempimento). Il locatore può anche agire per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) per il recupero del differenziale.
L'aumento NON è automatico. Se non richiesto, va perso definitivamente per il periodo trascorso. Il diritto si recupera solo per il futuro, dal mese successivo alla richiesta. Cass. civ. n. 19475/2005 e n. 8410/2018.