0883 1955533 [email protected] Lun · Mer · Ven 9-13 / 16-21
Area Riservata FORO DI TRANI
IT EN

Calcolo Scadenze Processuali

Termini a ritroso dall'udienza o dalla notifica, con gestione della sospensione feriale (L. 742/1969) e proroga al primo giorno non festivo (art. 155 c.p.c.).

⚠️
Strumento illustrativo. Il calcolatore applica la sospensione feriale (1-31 agosto, L. 742/1969) e la proroga al primo giorno non festivo (art. 155 c.p.c.). NON applica la sospensione per i procedimenti che la legge esclude (es. cautelari, lavoro in alcuni casi, sfratti per finita locazione, riti possessori). Verificare SEMPRE il termine con il difensore in base al tipo specifico di procedimento e alla normativa vigente.

Parametri del calcolo

Data dell'udienza o di altro evento di riferimento.

Si applica al rito civile ordinario, volontaria giurisdizione, fallimentare.
NON si applica a: cautelari, possessori, opposizioni esecutive, sfratti per finita locazione, controversie di lavoro con detenuti, alimenti, riesame cautelare penale, procedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Termine calcolato

📅 Data limite
Data di partenza
Termine— gg
📌 Aggiungi al calendario

L'evento viene creato con titolo, data e nota di riferimento normativo. Verifica l'orario di promemoria nel tuo calendario.

📌 Verificare sempre il termine con il difensore. Il calcolatore non sostituisce la consultazione professionale e la verifica caso per caso.

📨 Verifica con lo Studio
Casi particolari

Quando la sospensione feriale NON si applica

❌ Procedimenti esclusi (art. 92 R.D. 12/1941 e L. 742/1969)

  • Procedimenti cautelari (art. 669-bis e ss. c.p.c.)
  • Riesame misure cautelari penali (10 gg perentori)
  • Sfratti per finita locazione e per morosità
  • Opposizioni esecutive e procedure esecutive
  • Riti possessori
  • Alimenti (urgenza)
  • Procedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
  • Lavoro (parzialmente — dipende dal rito)
  • Procedimenti penali con detenuti

✅ Procedimenti per cui si applica

  • Giudizio ordinario civile di cognizione
  • Volontaria giurisdizione
  • Procedure fallimentari (con eccezioni)
  • Maggior parte delle impugnazioni civili (appello e Cassazione)
  • Opposizione a decreto ingiuntivo
  • Procedimenti tributari ordinari

Periodo sospensione: dal 1° al 31 agosto compresi (31 giorni).