Termini a ritroso dall'udienza o dalla notifica, con gestione della sospensione feriale (L. 742/1969) e proroga al primo giorno non festivo (art. 155 c.p.c.).
Data dell'udienza o di altro evento di riferimento.
✅ Si applica al rito civile ordinario, volontaria giurisdizione, fallimentare.
❌ NON si applica a: cautelari, possessori, opposizioni esecutive, sfratti per finita locazione, controversie di lavoro con detenuti, alimenti, riesame cautelare penale, procedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
L'evento viene creato con titolo, data e nota di riferimento normativo. Verifica l'orario di promemoria nel tuo calendario.
📌 Verificare sempre il termine con il difensore. Il calcolatore non sostituisce la consultazione professionale e la verifica caso per caso.
📨 Verifica con lo StudioPeriodo sospensione: dal 1° al 31 agosto compresi (31 giorni).