Rivalutazione di crediti di valore ex art. 1224 c.c. secondo l'indice ISTAT FOI senza tabacchi. Cumulo con interessi legali (Cass. SU 17/02/1995 n. 1712 e Cass. SU 27/11/2007 n. 24665) sul capitale via via rivalutato.
Solo crediti di valore. La svalutazione monetaria si applica alle obbligazioni risarcitorie e di indebito arricchimento. Per crediti di valuta (pecuniari da contratto) la prova del maggior danno ex art. 1224 c.c. comma 2 è onere del creditore (Cass. SU 16/07/2008 n. 19499).